IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa pendente tra  la  parte
 attrice  S.E.A. - Societa' Esercizi Aeroportuali S.p.a. (con gli avv.
 Vincenzo Casella e Maria Alessandra Sandulli) e i convenuti Ministero
 delle finanze, Ministero dei  trasporti,  Ministero  della  difesa  e
 A.A.A.V.T.A.G.  -  Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo per il
 traffico aereo generale (tutti assistiti dall'Avvocatura Distrettuale
 dello Stato di Milano).
   1. - La S.E.A. - Societa' Esercizi  Aeroportuali  S.p.a.  conveniva
 dinanzi  a  questo tribunale il Ministero delle finanze, il Ministero
 dei trasporti, il Ministero della difesa e l'A.A.A.V.T.A.G. - Azienda
 autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale al fine
 di  ottenere  in  proprio  favore  pronuncia  di  accertamento  della
 proprieta'  di alcuni beni da essa realizzati sui terreni concessi in
 superficie dallo Stato compresi negli aeroporti di Linate e Malpensa,
 immobili  invece  trasferiti  all'A.A.A.V.T.A.G.  con   decreto   del
 Ministero delle finanze del 18 dicembre 1989.
   Deduceva  che  in  base  alla  legge n. 194/1962 e alla convenzione
 Stato-S.E.A. n. 191/1962 ad essa attrice era riservata la  proprieta'
 di  tutte  le  opere  ed  infrastrutture  da essa eseguite sulle aree
 demaniali ove risultano localizzati gli aeroporti privati di Linate e
 Malpensa, gestiti dalla stessa S.E.A.; che in base  alla  convenzione
 Stato-S.E.A.    e  allo  scadere  della  medesima  tutte  le opere ed
 infrastrutture realizzate dalla S.E.A. sui complessi aeroportuali  di
 Linate  e  Malpensa sarebbero state acquisite al demanio statale, che
 sarebbe rientrato  contestualmente  in  possesso  anche  dei  cespiti
 demaniali  (art.  25  Convenzione); che l'amministrazione dello Stato
 per esigenze militario di  interesse  pubblico  prima  dello  scadere
 della convenzione avrebbe potuto rientrare in possesso degli immobili
 demaniali   e  rilevare  anticipatamente  le  opere  e  gli  impianti
 realizzati dalla S.E.A. versando  ad  essa  un  indennizzo  (art.  16
 Convenzione);  che con la legge n. 242/1980 (Delega al Governo per la
 ristrutturazione  dei  servizi  di  assistenza  al  volo)  era  stata
 disposta  la  costituzione  dell'A.A.A.V.T.A.G.  Azienda  autonoma di
 assistenza al volo per il traffico  aereo  generale,  prevedendo  per
 essa  una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad
 assicurare  un'autonomia  operativa  e  di   gestione,   nonche'   il
 trasferimento  di  materiali ed impianti dal Ministero della difesa e
 dal Commissariato per l'assistenza al volo civile (art.  3);  che  il
 d.P.R.  n.  145/1981 di attuazione della delega aveva previsto che il
 patrimonio iniziale dell'A.A.A.V.T.A.G. fosse costituito per un verso
 dai beni del  demanio  militare  e  dell'Aviazione  civile  all'epoca
 utilizzati   per   assicurare   i  servizi  dell'assistenza  al  volo
 attribuiti alla competenza dell'Azienda  e  per  altro  verso  "dalle
 apparecchiature,  apparati  e  suppellettili e beni mobili in genere,
 attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da  chiunque  siano
 stati  acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati" (art.
 18);  che,  sulla  base  dei  criteri  indicati  con  decreto   della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17 novembre 1982, una
 commissione composta da rappresentanti del Ministeri  dei  trasporti,
 della  difesa  e  delle  finanze  aveva  individuato  i singoli beni,
 successivamente  trasferiti   all'A.A.A.V.T.A.G.   con   il   decreto
 Ministero  delle  finanze  del  18  dicembre 1989; che tra detti beni
 comparivano anche beni di proprieta' S.E.A. costituiti  da  impianti,
 attrezzature  e  fabbricati  (T.W.R.; postazione N.D.B. nel comune di
 Castano Primo; postazione N.D.B. nel comune di Castano Cerano; I.L.S.
 Guida Planata; Radar A.T.C.R.3; I.L.S. localizzatore; V.D.F.).
   Argomentava,  quanto  ai  fabbricati,  che  i  beni   immobili   di
 proprieta'  S.E.A.  erano  esclusi  dall'applicabilita'  dell'art. 18
 d.lgs. n. 145/1981, sia in quanto i beni immobili di cui si prevedeva
 il trasferimento erano solo beni  statali,  sia  perche'  il  secondo
 comma  dello  stesso  articolo doveva ritenersi riferito ai soli beni
 mobili ancorche' di soggetti estranei all'amministrazione statale.
   Le amministrazioni convenute  -  previa  eccezione  di  carenza  di
 legittimazione  passiva  in  capo  al  Ministero  delle  finanze,  al
 Ministero dei trasporti e al Ministero  della  difesa  -  resistevano
 alle  avverse  domande  affermando  che  la  Convenzione Stato-S.E.A.
 doveva ritenersi solo un antecedente storico rispetto al  regime  dei
 beni  in  contestazione,  posto  che la legge delega n. 242/1980 e il
 relativo decreto delegato d.P.R. n.   145/1981 avevano  innovato  sul
 punto la disciplina vigente rispetto a beni per cui era gia' prevista
 l'acquisizione allo Stato.
   2. - Il collegio e' chiamato a valutare la fondatezza della domanda
 di   accertamento   proposta  dalla  parte  attrice  in  ordine  alla
 titolarita' dei beni specificamente indicati, costituiti  -  come  si
 desume  dallo  stato  di  consistenza di ciascuno di essi prodotto in
 causa - da immobili di diversa ampiezza nonche' anche da una  antenna
 fissata al suolo su di una base di calcestruzzo (Radar A.T.C.3)
   Costituisce  punto  imprescindibile di valutazione la portata ed il
 significato dell'art. 18 d.P.R. n. 145/1981 alla  luce  dei  principi
 fissati  dalla  legge  delega  n.  242/1980,  anche in relazione alla
 normativa e agli accordi convenzionali intercorsi tra lo Stato  e  la
 S.E.A.
   Ritiene  il  collegio  che  la ratio legis sottesa al provvedimento
 legislativo di ristrutturazione dei servizi  di  assistenza  al  volo
 debba  certamente  individuarsi  nella  volonta'  di  attribuire alla
 costituenda nuova azienda A.A.A.V.T.A.G. una  dotazione  patrimoniale
 che  consentisse  l'esercizio  dei  compiti  di assistenza al volo in
 piena autonomia operativa e di gestione (v.  testualmente  l'art.  3,
 lett. E), legge n. 242/1980).
   Coerentemente  con  tale  principio  il  decreto delegato d.P.R. n.
 145/1981 aveva previsto all'art. 18 sia il pasaggio alla  costituenda
 azienda  di  tutti  gli immobili di proprieta' del demanio militare e
 dell'aviazione civile utilizzati all'epoca per assicurare  i  servizi
 dell'assistenza   al   volo,   disponendo   poi   che  il  patrimonio
 dell'Azienda fosse altresi' costituito anche da beni di proprieta' di
 terzi comunque impiegati per le medesime attivita'.
   L'attinenza dei beni immobili in contestazione - la cui  proprieta'
 viene  reclamata  dalla  S.E.A.  -  ad  impianti tecnici senza dubbio
 connessi all'esercizio dell'attivita' di assistenza al volo  consente
 di   ritenere  tali  beni  -  per  la  loro  specifica  ed  esclusiva
 destinazione   all'attivita'   tecnica   e  alla  operativita'  delle
 apparecchiature cui ineriscono  -  ricompresi  nella  previsione  del
 secondo  comma dell'art. 18, d.P.R.  n. 145/1981 per l'ampiezza della
 previsione normativa (che ricomprende anche gli apparati  in  genere,
 oltre  alle  apparecchiature)  e  che  non  si  esaurisce  nella sola
 categoria dei beni mobili, citata solo a "chiusura" della elencazione
 fornita dalla norma, assumendo principale rilievo - nella ratio legis
 che  si  e'  innanzi  individuata  -   la   utilizzazione   effettiva
 all'esercizio delle attivita' di assistenza al volo.
   3. - In tale quadro interpretativo la norma di cui al secondo comma
 dell'art. 18, d.P.R. n. 145/1981 risulta tuttavia soggetta - a parere
 del  collegio  -  a  censura di costituzionalita' in riferimento alla
 previsione di cui all'art. 42, terzo comma della Costituzione.
   Invero il trasferimento della proprieta'  anche  di  beni  immobili
 appartenenti  a terzi - come nel caso di specie, posto che dall'esame
 della legge n. 194/1962 e della convenzione Stato-S.E.A. n.  191/1962
 deve ritenersi fondato il diritto dell'attrice sui beni in questione,
 realizzati pacificamente dalla stessa attrice sulla base delle intese
 all'epoca  vigenti  con  lo  Stato  -  non  risulta  integrato  dalla
 previsione di alcun indennizzo.
   Trattasi invero di intervento ablatorio del diritto  di  proprieta'
 di  soggetto  privato  a  carattere  espropriativo,  cui tuttavia non
 corrisponde la previsione di alcun meccanismo di tipo indennitario.
   A  tale  proposito,  peraltro,  deve  rilevarsi   che   la   stessa
 Convenzione  Stato-S.E.A. - che deve ritenersi superata rispetto alla
 nuova regolamentazione normativa che ha  specificamente  investito  i
 (soli)  beni  attinenti  all'attivita'  di assistenza al volo - aveva
 previsto la corresponsione di un indennizzo in  favore  della  S.E.A.
 qualora  i beni di proprieta' di quest'ultima fossero stati acquisiti
 dallo Stato per esigenze militari o di interesse  pubblico  in  epoca
 antecedente  alla  scadenza  della  convenzione  stessa  (v.  art. 16
 Convenzione)
   4. - Ritiene il collegio che nella specie sussistano i  presupposti
 sia di rilevanza che di non manifesta infondatezza della questione di
 costituzionalita' sollevata d'ufficio dal tribunale.
   Quanto  al  primo  profilo  deve  rilevarsi  infatti che la censura
 investe  direttamente  il  secondo  comma  dell'art.  18,  d.P.R.  n.
 145/1981,  la  cui  interpretazione  costituisce  la  sostanza  della
 controversia in esame in  quanto  ritenuto  comprensivo  anche  della
 possibilita'  di  procedere  ad  interventi ablativi nei confronti di
 privati.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   deriva   dalla
 constatazione dell'effetto espropriativo rispetto ai beni immobili in
 questione   di   proprieta'   di  soggetto  privato  cui  non  appare
 corrispondere la previsione di indennita', questione gia' piu'  volte
 trattata  in  sede  di  giudizio di legittimita' costituzionale delle
 leggi.